Note: Le attività di questo Ufficio sono disciplinate dalle norme previste dal "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia " – DPR 30 maggio 2002 n. 115 – ( di seguito indicato come “ T.U.” ).Le spese del processo penale sono anticipate dall’erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata , così come previsto nella parte III del T.U.
Sono spese ripetibili:
- Le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
- Le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
- le spese e le indennità per i testimoni;
- gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l’adempimento dell’incarico degli ausiliari del magistrato;
- le indennità di custodia;
- le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
- le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
- le spese straordinarie;
- le spese di mantenimento dei detenuti;
Sono spese non ripetibili:- le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
- le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte d’assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione;
- le spese per le rogatorie all’estero fermo quanto disposto dall’articolo 696 del di procedura penale.
Tra le attività proprie di questo Ufficio si segnala
INDENNITA’ PER TESTIMONI
- Testimoni residenti : si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all’interno del Comune in cui ha sede l’ufficio presso il quale essi sono sentiti . Ai testimoni residenti spetta l’indennità di € 0,36 al giorno.
- Testimoni non residenti : si considerano non residenti nel Comune quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.
Ai testimoni non residenti spetta:
- Il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea (principalmente treno) o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall’autorità giudiziaria.
- Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
- Spetta, inoltre, l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per viaggio, e l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
- Testimoni dipendenti pubblici: Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
INDENNITA’ AGLI AUSILIARI DEL MAGISTRATO nel processo penale
Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
Gli onorari
L’art. 49 del T.U. distingue gli onorari in: fissi, variabili e a tempo.
Mentre l’art. 50 del T.U. stabilisce che la loro misura è fissata mediante “ tabelle , approvate con decreto del Ministro della Giustizia….”, che “sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell’incarico”.
Per quanto riguarda gli onorari dovuti per le prestazioni previste nelle tabelle, attualmente, si deve fare riferimento al Decreto Ministero della Giustizia del 30/5/2002 e al suo allegato.
L’art. 299 del T.U. ha abrogato, a partire dal 1° luglio 2002, la legge 319/80, ad eccezione dell’art. 4, che stabilisce che, per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia possibile un’applicazione degli onorari fissi e variabili, gli onorari “ sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alla vacazioni”.
La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di € 14,62 e per ciascuna delle successive è di € 8,15 . L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.
L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.
Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.
Per quanto riguarda in dettaglio la disciplina degli incarichi peritali si deve fare riferimento a:
- Aumento e riduzione degli onorari – vedi artt. 51 e 52 del T.U.
- Incarichi collegiali – vedi art. 53 del T.U.
- Indennità e spese di viaggio -vedi art. 55 del T.U.
- Spese per l’adempimento dell’incarico (e quelle sostenute per il pagamento di prestatori d’opera del consulente , debitamente autorizzati)
Modulistica allegata- Dichiarazione del consulente persona fisica con le coordinate bancarie
- Domanda di liquidazione dell'ausiliario in vacazioni
- Dichiarazione del consulente persona giuridica con le coordinate bancarie
- Esempio di richiesta pagamento prestazione del prestatore d’opera al consulente
INDENNITA’ DI CUSTODIA
Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale , spetta una indennità per la custodia e conservazione. (vedi artt. 58 e 59 del T.U.). L’indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle ed è fissata secondo le tariffe riportate nel Decreto Ministero della giustizia n° 265 del 2/9/2006 ed in vigore dal 11/10/2006.
Con la modifica dell’art. 150 del T.U. è stato reintrodotto il principio che la restituzione è concessa a condizione che prima siano state pagate le spese per la custodia delle cose sequestrate.
Per quanto riguarda l’ufficio di Procura (restituzione nelle fasi delle indagini preliminari) la restituzione è così regolamentata:
- Se chi ha diritto alla restituzione è un indagato (e il decreto di sequestro non è stato revocato) il P.M. ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto a condizione che prima siano pagate le relative spese per la custodia e conservazione;
- Se chi diritto alla restituzione è persona diversa, il P.M. ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto con l’avvertimento che , in caso di mancato ritiro entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di restituzione, le spese per la custodia per il periodo successivo al 30 giorno saranno a suo carico.
Dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione cessa il carattere pubblico della funzione di custodia e sorge, a carico dell’avente diritto negligente, un’obbligazione diretta verso il custode, il quale ha l’onere di attivarsi nei confronti di colui che non abbia provveduto tempestivamente al ritiro del bene.
INDENNITA’ DEI MAGISTRATI ONORARI - VPO
Ai Vice Procuratori onorari spettano le indennità previste dall’art. 4 d.lgs, 273/89 e successive modifiche. L’indennità prevista è di € 98,13 per ogni udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno. Tale disposizione è all’origine di numerosi quesiti da parte di uffici giudiziari e ci si domanda in particolare in quali ipotesi possa essere riconosciuta al magistrato onorario la oppia indennità. Ultimamente, il Ministero della Giustizia ha comunicato con circolare del 13/11/2008 che la Direzione Generale dello stesso Ministero sta esaminando con attenzione la questione e a tal fine ha ritenuto opportuno acquisir sul punto un parere tecnico-giuridico dell’Ufficio Legislativo.
Modulistica allegata
- Domanda per il pagamento indennità - V.P.O.
INDENNITA’ PER LE TRASFERTE di AGENTI E UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Il Magistrato, per il compimento degli atti processuali , può avvalersi, oltre che del personale incardinato nelle Sezioni di polizia giudiziaria, anche di quello presente nei servizi istituiti presso le Questure, i Comandi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Gli ufficiali ed agenti di P.G. , inviati in trasferta per il compimento di atti delegati dal magistrato, hanno diritto al trattamento economico di missione previsto dagli accordi contrattuali delle singole amministrazioni di appartenenza.
Modulistica allegata
- Domanda per il pagamento trasferta con e senza maggiorazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.