Autocertificazioni

La Dichiarazione Sostitutiva è un istituto oggi disciplinato dal Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000.

Ogni cittadino, per ottenere un certo atto o provvedimento, in sostituzione di documenti che certificano determinati dati o requisiti può presentare alla Pubblica Amministrazione una dichiarazione sostitutiva. La richiesta da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi di atti e di certificati riguardanti "stati, qualità personali e fatti" attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse siano tenute a certificare è definita "illegittima" dall' art. 43 del D.P.R. 445/2000.

Sono previsti due tipi di dichiarazioni sostitutive:

  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46)

Deve essere firmata dall'interessato e serve a comprovare i seguenti stati, qualità personali e fatti:

  1. data e luogo di nascita;
  2. residenza;
  3. godimento dei diritti civili e politici;
  4. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  5. stato di famiglia;
  6. esistenza in vita;
  7. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  8. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
  9. appartenenza ad ordini professionali;
  10. titoli di studio, esami sostenuti;
  11. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  12. reddito e situazione o economica anche ai fini delle concessioni dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  13. assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto;
  14. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  15. stato di disoccupazione;
  16. qualità di pensionato e categoria di pensione;
  17. qualità di studente;
  18. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  19. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  20. situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  21. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (in caso contrario i precedenti devono essere dichiarati);
  22. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  23. qualità di vivenza a carico;
  24. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  25. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47)

Serve a comprovare tutti gli stati, le qualità personali, i fatti non espressamente indicati nell'art. 46.
Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Lo smarrimento dei documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato è comprovato da chi ne chiede il duplicato, mediante dichiarazione sostitutiva, salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per avviare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Non si può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.
Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal T.U. 245/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Se i reati di cui sopra sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o un'arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, ai sensi dell'art. 75 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.